- Affrontare le sedi istituzionali con preparazione e consapevolezza
- Dalla Direzione territoriale all’Ispettorato territoriale del lavoro
- Quando rivolgersi all’Ispettorato
- La richiesta di intervento ispettivo
- Il ruolo del rappresentante sindacale
- La preparazione della pratica
- Quali documenti possono essere utili
- Cosa accade dopo la presentazione
- La conciliazione monocratica
- Conciliazione davanti alla Commissione
- La richiesta ispettiva non sostituisce l’impugnazione del licenziamento
- Assistenza durante le convocazioni
- Rapporti di lavoro ancora in corso
- Rapporti già cessati
- Cosa non può fare INTL
- Costi del servizio
- Riservatezza e mandato
- Vuoi rivolgerti all’Ispettorato del lavoro?
Affrontare le sedi istituzionali con preparazione e consapevolezza
Quando un problema lavorativo non può essere risolto attraverso il semplice confronto con il datore di lavoro, può essere necessario rivolgersi all’autorità pubblica competente in materia di vigilanza, conciliazione e tutela dei rapporti di lavoro.
L’Istituto Nazionale per la Tutela del Lavoratore assiste i propri iscritti nella valutazione, nella preparazione e nella gestione delle procedure da promuovere presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’assistenza può riguardare la predisposizione di una richiesta di intervento ispettivo, la partecipazione a una convocazione, l’avvio di un tentativo di conciliazione o la gestione delle interlocuzioni con l’ufficio competente.
Il lavoratore viene affiancato da un rappresentante sindacale affinché possa esporre la propria situazione in modo ordinato, documentato e comprensibile.
Dalla Direzione territoriale all’Ispettorato territoriale del lavoro
L’espressione “Direzione territoriale del lavoro” continua a essere utilizzata nel linguaggio comune, ma oggi gli uffici competenti operano nell’ambito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La struttura territoriale è articolata in Direzioni interregionali, Ispettorati di area metropolitana e Ispettorati territoriali del lavoro, comunemente indicati con la sigla ITL.
Nel sito e nelle comunicazioni di INTL potrà quindi essere mantenuta la denominazione più conosciuta “Direzione territoriale del lavoro”, precisando che l’ufficio attualmente competente è l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Quando rivolgersi all’Ispettorato
Il ricorso all’Ispettorato può essere valutato quando emergono possibili irregolarità riguardanti il rapporto di lavoro, la retribuzione, la contribuzione, l’orario o la corretta qualificazione della prestazione.
L’intervento può essere pertinente, ad esempio, in presenza di:
- lavoro non regolarmente dichiarato;
- rapporto svolto con modalità diverse da quelle indicate nel contratto;
- retribuzioni non pagate;
- differenze retributive;
- straordinari o maggiorazioni non riconosciuti;
- orari e presenze non correttamente registrati;
- ferie o riposi non rispettati;
- irregolarità contributive;
- utilizzo improprio di collaborazioni o partite IVA;
- mancata consegna della documentazione lavorativa;
- violazioni della disciplina del rapporto;
- problematiche collegate alla maternità o alla paternità;
- situazioni che richiedano un tentativo di conciliazione.
L’INL mette a disposizione dei lavoratori e dei loro delegati servizi comprendenti, tra gli altri, la richiesta di intervento ispettivo, le conciliazioni previste dall’articolo 410 del Codice di procedura civile e specifiche procedure relative alla maternità e alla paternità.
La scelta di rivolgersi all’Ispettorato deve comunque essere valutata sulla base del caso concreto. Non ogni controversia richiede un’ispezione e non ogni richiesta economica può essere risolta attraverso la vigilanza amministrativa.
La richiesta di intervento ispettivo
La richiesta di intervento ispettivo è lo strumento attraverso il quale il lavoratore, anche con l’assistenza di un delegato, segnala all’Ispettorato possibili violazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio territorialmente competente, normalmente individuato in base alla provincia nella quale si trova il luogo di lavoro. L’INL mette a disposizione il modello INL 31 e l’elenco aggiornato delle sedi territoriali.
Il modulo può richiedere informazioni riguardanti:
- dati del lavoratore;
- dati del datore di lavoro;
- sede presso la quale è stata svolta l’attività;
- durata e tipologia del rapporto;
- mansioni;
- giornate e orari di lavoro;
- retribuzione pattuita e ricevuta;
- irregolarità contestate;
- nominativi di eventuali testimoni;
- documentazione allegata;
- richieste formulate all’ufficio.
Una segnalazione generica o priva di elementi verificabili può risultare meno efficace. Per questo INTL aiuta il lavoratore a ricostruire i fatti, selezionare i documenti e descrivere in modo preciso le irregolarità denunciate.
Il ruolo del rappresentante sindacale
Il rappresentante sindacale assiste il lavoratore senza sostituirsi all’autorità competente.
Il suo compito può comprendere:
- ascoltare e ricostruire la vicenda;
- verificare se l’Ispettorato sia l’ufficio appropriato;
- individuare la sede territorialmente competente;
- organizzare la documentazione;
- assistere nella compilazione della richiesta;
- predisporre una relazione cronologica;
- trasmettere l’istanza sulla base del mandato ricevuto;
- accompagnare il lavoratore durante eventuali convocazioni;
- assisterlo nelle procedure conciliative;
- esaminare le comunicazioni dell’ufficio;
- coordinare l’intervento con professionisti abilitati, quando necessario.
L’Ispettorato mantiene piena autonomia nella valutazione della richiesta, nella scelta delle iniziative da intraprendere e nell’organizzazione delle attività di vigilanza.
INTL non può garantire l’avvio di un accesso ispettivo, l’adozione di un determinato provvedimento o il riconoscimento automatico delle somme richieste.
La preparazione della pratica
Prima di presentare una richiesta è necessario distinguere tra fatti, supposizioni e circostanze documentabili.
Il lavoratore viene invitato a predisporre una cronologia contenente:
- data di inizio del rapporto;
- forma contrattuale utilizzata;
- mansioni effettivamente svolte;
- orari abitualmente osservati;
- modalità di pagamento;
- disposizioni ricevute;
- persone che organizzavano o controllavano il lavoro;
- periodi non dichiarati;
- somme rimaste insolute;
- richieste già rivolte al datore di lavoro;
- risposte eventualmente ricevute;
- data di cessazione del rapporto, se concluso.
La ricostruzione deve essere completa e veritiera.
È importante rappresentare anche gli elementi che potrebbero essere utilizzati dalla controparte, così da permettere una valutazione realistica della situazione.
Quali documenti possono essere utili
La documentazione varia in base alla vicenda, ma può comprendere:
- contratto o lettera di assunzione;
- comunicazioni relative all’instaurazione o alla cessazione;
- cedolini;
- estratti conto;
- prospetti delle presenze;
- turni;
- e-mail e messaggi;
- ordini di servizio;
- fotografie o documenti aziendali legittimamente detenuti;
- certificazioni uniche;
- estratto contributivo;
- contestazioni e provvedimenti disciplinari;
- lettere di licenziamento o dimissioni;
- fatture e note di compenso;
- precedenti richieste inviate all’azienda;
- nominativi di persone informate sui fatti;
- conteggi eventualmente già elaborati.
I documenti devono essere trasmessi integralmente, in modo leggibile e senza alterazioni.
Il rappresentante sindacale può indicare quali elementi siano effettivamente pertinenti, evitando di allegare materiale inutile o non collegato alla vicenda.
Cosa accade dopo la presentazione
Dopo aver ricevuto la richiesta, l’Ispettorato ne valuta il contenuto e determina il percorso ritenuto appropriato.
A seconda della natura della segnalazione, l’ufficio può richiedere integrazioni, convocare le parti, valutare una procedura conciliativa oppure avviare attività di vigilanza.
L’INL indica la conciliazione monocratica, ove applicabile, tra gli strumenti utilizzabili per la definizione delle richieste di intervento, specialmente quando la controversia presenti contenuto economico e vi siano le condizioni per tentare una soluzione tra le parti.
La procedura effettivamente seguita non viene scelta unilateralmente dal sindacato o dal lavoratore, ma dipende dalla valutazione dell’ufficio e dalla disciplina applicabile.
La conciliazione monocratica
La conciliazione monocratica può essere promossa dall’Ispettorato, nei casi previsti, con lo scopo di tentare una soluzione della controversia prima o durante il procedimento ispettivo.
Il lavoratore e il datore di lavoro vengono convocati davanti a un funzionario incaricato e possono essere assistiti dai rispettivi rappresentanti.
Durante l’incontro possono essere affrontate questioni riguardanti:
- retribuzioni non corrisposte;
- differenze economiche;
- periodi di lavoro non regolarizzati;
- orario effettivamente svolto;
- qualificazione del rapporto;
- compensi;
- altre pretese patrimoniali collegate alla prestazione.
INTL prepara il lavoratore prima dell’incontro, verifica le richieste da formulare e lo assiste nella valutazione delle eventuali proposte.
La convocazione non obbliga il lavoratore ad accettare un accordo. Ogni decisione deve essere libera, consapevole e assunta dopo aver compreso contenuto ed effetti della soluzione proposta.
Conciliazione davanti alla Commissione
Presso gli uffici territoriali possono inoltre essere promosse le procedure conciliative previste dall’articolo 410 del Codice di procedura civile.
L’INL riceve le istanze relative a tali tentativi di conciliazione e mette a disposizione i servizi e la modulistica dedicati ai lavoratori o ai loro delegati.
La procedura può essere utilizzata per tentare di definire una controversia relativa, ad esempio, a:
- differenze retributive;
- trattamento di fine rapporto;
- inquadramento;
- mansioni;
- cessazione del rapporto;
- licenziamento;
- compensi dovuti nell’ambito di determinate collaborazioni;
- altre pretese collegate ai rapporti contemplati dalla disciplina processuale del lavoro.
Il rappresentante INTL può assistere il lavoratore nella preparazione dell’istanza, nell’individuazione delle richieste e durante l’incontro, nei limiti del mandato e delle regole applicabili.
La richiesta ispettiva non sostituisce l’impugnazione del licenziamento
La richiesta di intervento ispettivo non è lo strumento con cui contestare formalmente un licenziamento.
Il modello INL 31 lo precisa espressamente. Per l’impugnazione del licenziamento devono essere rispettate procedure e termini specifici; l’INL ricorda, in via generale, la necessità della contestazione scritta entro 60 giorni e dei successivi adempimenti entro 180 giorni, secondo la disciplina applicabile.
Chi riceve una lettera di licenziamento deve pertanto rivolgersi immediatamente a INTL e, quando necessario, a un avvocato.
La presentazione di una segnalazione all’Ispettorato non deve indurre il lavoratore a trascurare i termini previsti per l’impugnazione o per l’avvio dell’azione giudiziale.
Assistenza durante le convocazioni
Una convocazione presso l’Ispettorato può riguardare una conciliazione, una richiesta di chiarimenti, la convalida di un atto o un altro procedimento amministrativo.
Prima dell’incontro, INTL può:
- esaminare la convocazione;
- chiarire lo scopo della procedura;
- verificare quali documenti portare;
- preparare una sintesi dei fatti;
- individuare le richieste da formulare;
- esaminare eventuali proposte già ricevute;
- preparare il lavoratore alle domande che potrebbero essere poste;
- verificare le modalità di assistenza consentite.
Durante l’incontro, il rappresentante sindacale aiuta il lavoratore a esporre la propria posizione, chiede chiarimenti e verifica che le dichiarazioni e gli eventuali accordi siano correttamente compresi.
Rapporti di lavoro ancora in corso
Presentare una richiesta mentre il rapporto di lavoro è ancora attivo richiede particolare attenzione.
Prima di procedere è necessario valutare:
- gravità e continuità dell’irregolarità;
- possibilità di risolvere il problema con una vertenza;
- necessità di un intervento urgente;
- documentazione disponibile;
- eventuale rischio di dispersione delle prove;
- conseguenze organizzative sul rapporto;
- obiettivo concreto del lavoratore;
- presenza di altre persone coinvolte.
L’Istituto illustra le diverse possibilità, ma la decisione finale appartiene al lavoratore.
Nessuna iniziativa viene promossa senza un mandato adeguato.
Rapporti già cessati
La cessazione del rapporto non impedisce necessariamente di segnalare irregolarità maturate durante lo svolgimento dell’attività.
Possono essere valutate questioni relative a:
- periodi di lavoro non dichiarati;
- retribuzioni insolute;
- differenze economiche;
- straordinari;
- TFR;
- ferie e permessi;
- documentazione non consegnata;
- contribuzione;
- corretta qualificazione del rapporto.
Occorre tuttavia verificare tempestivamente eventuali termini di prescrizione, decadenza o impugnazione.
Quando sono necessari atti giudiziali o valutazioni legali, il lavoratore viene indirizzato al professionista competente.
Cosa non può fare INTL
L’assistenza sindacale presso l’Ispettorato non comprende automaticamente:
- rappresentanza davanti al giudice;
- impugnazione giudiziale di un licenziamento;
- redazione di ricorsi;
- rilascio di pareri legali riservati;
- conteggi professionali complessi;
- attività riservate ai consulenti del lavoro;
- pratiche proprie dei patronati;
- garanzia dell’accoglimento della richiesta;
- controllo o direzione dell’attività ispettiva.
Quando una pratica richiede specifiche abilitazioni, INTL coinvolge o indica un professionista qualificato.
Costi del servizio
La tessera sindacale comprende la prima assistenza e l’orientamento generale.
Sono soggetti a un costo separato, in base all’incarico:
- studio approfondito della documentazione;
- controllo di contratti e cedolini;
- elaborazione di conteggi;
- predisposizione della richiesta di intervento;
- redazione di relazioni o memorie;
- invio e gestione dell’istanza;
- interlocuzioni con l’ufficio;
- preparazione alle convocazioni;
- partecipazione del rappresentante sindacale;
- assistenza conciliativa;
- coordinamento con professionisti esterni.
Prima dell’avvio, il lavoratore riceve l’indicazione delle attività previste e del relativo costo.
L’invio dei documenti non determina automaticamente l’assunzione della pratica.
Riservatezza e mandato
Le informazioni relative alla vicenda lavorativa vengono trattate con riservatezza.
I dati possono essere comunicati all’Ispettorato, al datore di lavoro e agli altri soggetti coinvolti soltanto nella misura necessaria all’esecuzione dell’incarico, allo svolgimento della procedura e all’esercizio dei diritti dell’assistito.
Il lavoratore deve essere informato prima della trasmissione dell’istanza e conserva il diritto di conoscere il contenuto delle comunicazioni predisposte per suo conto.
Vuoi rivolgerti all’Ispettorato del lavoro?
Descrivi la tua situazione e trasmetti i documenti disponibili.
Un rappresentante sindacale INTL valuterà se la richiesta di intervento, una procedura conciliativa, una vertenza o un diverso strumento siano più adeguati alla tua situazione.
Richiedi assistenza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
La prima richiesta consente a INTL di valutare la natura della problematica e l’ufficio competente. L’invio dei documenti non comporta automaticamente la presentazione dell’istanza. La procedura viene avviata dopo la valutazione preliminare, il conferimento del mandato e l’accettazione delle condizioni del servizio.